(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 128 del 30 dicembre 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Integrazioni all'art. 5 della legge regionale n. 40/2005 1. All'art. 5, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 40 (Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle citta') sono apportate le seguenti integrazioni: a) alla lettera b), del comma 2, dopo le parole «la pluralita' di offerta» sono aggiunte, in fine, le parole «agevolando l'accesso all'informazione con particolare riguardo alle aree a rischio di spopolamento»; b) alla lettera c) del comma 2, dopo la parola «handicap» sono aggiunte, in fine, le parole «anche attraverso l'utilizzo della progettazione partecipata quale buona prassi per il recupero di aree periferiche e degradate»; c) dopo la lettera e), del comma 2, e' aggiunta la seguente: «e-bis) organizzazione degli orari di biblioteca, musei ed enti culturali in modo da consentire un'ampia fruizione, mediante l'aumento della durata giornaliera di apertura, anche con l'estensione alle fasce serali, e della durata settimanale di tutti i mesi dell'anno».