(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 128 del
                          30 dicembre 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato; 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
      Integrazioni all'art. 5 della legge regionale n. 40/2005 
 
  1. All'art. 5, della  legge  regionale  16  dicembre  2005,  n.  40
(Politiche regionali per il  coordinamento  e  l'amministrazione  dei
tempi delle citta') sono apportate le seguenti integrazioni: 
    a) alla lettera b), del comma 2, dopo le parole «la pluralita' di
offerta» sono aggiunte, in  fine,  le  parole  «agevolando  l'accesso
all'informazione con particolare riguardo  alle  aree  a  rischio  di
spopolamento»; 
    b) alla lettera c) del comma 2, dopo la  parola  «handicap»  sono
aggiunte, in fine,  le  parole  «anche  attraverso  l'utilizzo  della
progettazione partecipata quale buona prassi per il recupero di  aree
periferiche e degradate»; 
    c) dopo la lettera e), del comma 2, e' aggiunta la seguente: 
    «e-bis) organizzazione degli orari di biblioteca, musei  ed  enti
culturali  in  modo  da  consentire  un'ampia   fruizione,   mediante
l'aumento  della  durata   giornaliera   di   apertura,   anche   con
l'estensione alle fasce serali, e della durata settimanale di tutti i
mesi dell'anno».